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Emesso il: 31/01/2007
Revisione 20/01/2012
P R O C E D U R A
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Descrizione reverse charge
Emesso da : Valter Asquini
Cos’è il reverse charge
Definizione. (Fonte: aggiornato_Wikipedia_2012)
L'inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell' IVA , per effetto
del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello
Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.
Questo significa che la transazione
è soggetta all’imposta
la quale è assolta dal compratore.
Quest'ultimo soggetto emette fattura senza addebitare l'imposta ed applica la norma che prevede
l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972).
Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con
l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della
relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi,
che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto della imposta.
L'inversione contabile è uno strumento utile per l'Erario e tale meccanismo prevede che il cedente/prestatore
riceva dal cliente l'importo del bene ceduto o della prestazione eseguita, con la conseguenza che non si
determina in capo ad esso l'obbligo di versare l'iva dell' operazione eseguita.
Il settore maggiormente interessato al meccanismo del reverse charge è quello edile, soprattutto per ciò che
concerne i rapporti tra subappaltatori o tra subappaltatore e appaltatore.
Considerazioni:
A)
B)
L’operazione viene definita neutra ai fini IVA valutandola dal punto di vista dell’Erario.
In altre parole l’Erario incassa l’IVA dal cessionario invece che dal cedente.
NON DEVE ESSERE confuso il regime di Reverse Charge con i regimi di esenzione o fuori campo.
Le operazioni fatte in regime di Reverse Charge sono operazioni soggette IVA, con la particolarità
che il cessionario versa l’imponibile al fornitore mentre l’IVA la versa all’Erario.
Questa opzione NON può essere utilizzata dal cedente che ha optato per il “regime margine”.
Il regime di Reverse Charge dovrebbe essere incentivato, è un regime molto forte nella prevenzione di
frodi fiscali per diversi motivi tra cui:
a) Il cedente non corre il rischio di “dimenticarsi” di versare l’IVA
b) Il cessionario non può “dimenticarsi” di annotare l’iva sul registro Vendite perche non quadrerebbe la
registrazione.
c) Non si presta a illeciti che si basano sull’emissione di false fatture (cartiere)
Val la pena ricordare che con il meccanismo del Rc nel 2000 è stato debellata l’evasione IVA che
veniva fatta con operazioni in argento e più recentemente ha messo ordine in campo edilizio.
Il regime reverse charge consente un’efficace contrasto alla concorrenza fatta dagli esportatori.
Il cedente vende al cessionario il materiale in regime di non imponibilità ai sensi dell’art 8, lett. c) D.P.R
633/72. In sostanza il cessionario con lo status di “esportatore abituale” che dichiara al cedente di
esportare ha la facoltà, entro certi limiti e condizioni, di acquistare la merce dal fornitore italiano senza
addebito di iva.
Conseguenze:
Viene esportato nel vicino stato “lavoro” a scapito delle imprese italiane.
Viene sottratta alle autorità di vigilanza (gdf) la possibilità di controllo..
E’ difficile accertare che il valore del materiale esportato corrisponda al Bonifico di pagamento, e’
impossibile determinare il valore “normale” e verificare l’esattezza del prezzo di vendita.
Non è possibile il controllo sulla resa delle lavorazioni.
Gli accertamenti doganali non possono fare più di tanto perche fatti sulla merce che fisicamente
transita, sono trascurati gli aspetti di resa della lavorazione.
C)
D)
Dimostrazione:
Affinché la dimostrazione sia chiara è meglio escludere le interferenze delle rimanenze e le considerazioni cui
si dovrebbe tener conto nel caso di diversità temporali tra acquisto e vendita.
Motivo per cui si ipotizza che le operazioni di acquisto e vendita siano fatte lo stesso giorno per tutto il
materiale.
Nella realtà non avviene così, tuttavia nulla cambia in termini sostanziali anche in presenza di interferenze
delle rimanenze e della diversità tra il momento dell’acquisto e della vendita.
Ipotizziamo l’acquisto di gr 1.000,00 di prodotto al prezzo di 30 Euro al grammo
Lo stesso prodotto viene rivenduto lo stesso giorno al prezzo di 40 Euro al grammo
Caso di vendita con IVA esposta 21%
Registrazione fattura di acquisto
Merci
c/Acquisto
Iva a credito
30.000,00
6.300,00
36.300,00
I V A
Debito verso fornitore
36.300,00
40.000,00
8.400,00
Acquisti
6.300,00
IVA versata
all'erario
Vendite
8.400,00
2.100,00
Registrazione fattura di vendita
Merci
c/vendite
Iva a debito Credito v/Clienti
48.400,00
48.400,00
Caso di vendita con IVA non esposta 21% in regime di Reverse Charge
Registrazione fattura di acquisto in regime di R.C.
Debito verso
Merci c/Acquisto 30.000,00 30.000,00
fornitore
Regolarizzazione Regolarizzazione
6.300,00 6.300,00
I V A
Iva a credito Iva a debito
36.300,00 36.300,00 acquisti Vendite
6.300,00 6.300,00
Registrazione fattura di vendita 8.400,00
Merci c/vendite 40.000,00
6.300,00 14.700,00
Credito v/Clienti Iva a debito
8.400,00
IVA versata
8.400,00
all'erario
48.400,00 48.400,00
Nel caso di IVA esposta:
- Il cedente incassa dal cessionario 6.300,00 Euro che poi dovrà versare all’Erario
- Il cessionario versa all’Erario 2.100,00 Euro (formati dall’imposta del 21% sul valore aggiunto)
- Complessivamente l’Erario incassa 8.400,00 da due soggetti diversi.
Nel caso di Iva non esposta (R.C)
- Il cedente non incassa dal cessionario importi riferiti all’IVA
- Il cessionario, accollandosi l’onere del versamento, corrisponde all’Erario 8.400,00 Euro pari all’iva
dovuta sull’intera operazione complessivamente considerata (
corrispondenti a 6.300,00 + 2.100,00
).
Quindi l’Erario incassa esattamente la stessa imposta.
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